Art. 4.

      1. Fino alle prime elezioni degli organi della provincia della Venezia Orientale, gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno, di intesa con la regione Veneto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il commissario straordinario esercita le seguenti funzioni:

          a) provvede alla determinazione e alla ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e delle passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale attenendosi, di norma, ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della funzionalità territoriale dei beni e dei servizi;

          b) provvede agli interventi necessari per il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia;

          c) procede all'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.